Liste d’attesa trasparenti, cure domiciliari e stretta sulla libera professione: gli emendamenti di maggioranza al Ddl Prestazioni sanitarie

di Giovanni Rodriquez

Dal potenziamento dell’assistenza domiciliare alla pubblicazione obbligatoria dei tempi d’attesa per visite ed esami, fino a nuove regole per la libera professione dei medici e l’accesso ai farmaci innovativi. Il pacchetto di emendamenti al Ddl Prestazioni sanitarie da oltre 600 emendamenti ne contiene diversi di maggioranza che puntano a migliorare l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, tutelare i pazienti cronici e oncologici e rafforzare la trasparenza e l’equità delle prestazioni

15 LUG - 

È composto da ben 366 proposte il pacchetto di emendamenti al disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, ora all’esame della Commissione Affari Sociali della Camera. Tra queste, molte quelle di maggioranza che spaziano dal miglioramento delle liste d’attesa alla valorizzazione del personale, passando per l’innovazione digitale, l’assistenza domiciliare e nuove tutele per i pazienti oncologici e cronici.

Tra le novità più rilevanti proposte dalla maggioranza c’è la riforma del sistema di prenotazione: ogni prescrizione avrà un codice identificativo e una priorità automatica, per garantire maggiore tracciabilità. Si punta anche a rendere pubblici, ogni trimestre, i tempi medi di attesa per visita ed esame, struttura per struttura, creando un portale online nazionale accessibile ai cittadini.

Per combattere i “buchi” in agenda dovuti a disdette mancate, si introduce un sistema di conferma delle visite con possibili sanzioni per chi non si presenta senza giustificato motivo. Le prestazioni potranno inoltre essere offerte anche in farmacie e studi di medicina generale, con un ruolo più forte del digitale per rendere il sistema più snello.
Ampio spazio è dato anche all’assistenza territoriale e domiciliare: dal 2025 parte una sperimentazione per la presa in carico attiva dei pazienti fragili, mentre si rafforzano le cure domiciliari e le dimissioni protette, garantendo continuità terapeutica e supporto anche a casa.

La sanità guarda anche al futuro, con emendamenti che valorizzano il ruolo degli specializzandi nei pronto soccorso e semplificano la stabilizzazione dei medici del 118. Viene inoltre superata la scadenza per le deroghe alle incompatibilità introdotte in epoca Covid, permettendo al personale del Ssn di esercitare più liberamente attività professionali, purché autorizzate e compatibili con il servizio pubblico.

Sul fronte oncologico si introducono nuovi diritti per le pazienti: contributi economici per affrontare gli effetti collaterali dei trattamenti, percorsi di follow-up personalizzati, e maggiore accesso a terapie innovative per patologie gravi come il carcinoma ovarico platino-resistente. Per preservare la fertilità, ogni regione dovrà dotarsi di una banca dei gameti, con un piano nazionale a garanzia dell’uniformità.

Vengono infine regolamentate due aree sempre più diffuse ma finora poco normate: la medicina estetica e la chirurgia plastica estetica nel privato. Solo i professionisti con formazione certificata potranno operare, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Completano il quadro interventi su farmaci innovativi, bonus psicologo, nuove forme di prevenzione nei luoghi di lavoro e una sanità digitale più inclusiva. Un pacchetto complesso, ma con un filo rosso chiaro: rimettere al centro il cittadino, rendendo il sistema sanitario più semplice, equo e trasparente.

Di seguito, più nel dettaglio, le principali proposte di modifica depositate dalla maggioranza.

1.5
Il deve attribuire, nel caso di prima visita o di esame diagnostico, l'appropriata classe di priorità, nonché un codice identificativo della prescrizione generato automaticamente, utile a garantire la tracciabilità e la verifica della presa in carico da parte delle strutture sanitarie.

1.25
Si propone di inserire nei PDTA oncologici specifici percorsi per la preservazione della fertilità.

1.26 e 1.28
Al fine di garantire e tutelare i pazienti affetti da malattia di Parkinson, in applicazione del Piano nazionale della cronicità, il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenas, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta le linee di indirizzo contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei PDTA regionali per la malattia di Parkinson.

1.31
Si propone l’adozione di linee guida contenenti standard omogenei per la redazione dei PDTA per il tumore della mammella. Gli standard dovranno garantire garantiscono, salvo specifiche controindicazioni, l'intervento ricostruttivo in un'unica soluzione come opzione di prima scelta, nonché, per le pazienti ad elevato rischio di sviluppare il tumore, gli interventi di mastectomia profilattica e di mastectomia preventiva controlaterale.

1.38
Le regioni dovranno pubblicare con cadenza trimestrale i dati aggregati sul rispetto dei tempi di attesa per ciascuna classe di priorità, suddivisi per struttura e tipologia di prestazione.

1.43
Le aziende sanitarie locali dovranno provvedere all'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nei confronti dei propri assistiti anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere, l'attivazione della diagnostica di primo livello presso gli studi di medicina generale e le farmacie convenzionate territoriali, nonché l'offerta degli erogatori privati accreditati.

1.61
Si prevede la possibilità per le Regioni di aumentare gli stipendi dei direttori generali delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari, delle aziende con facoltà di medicina, degli Irccs, delle aziende di coordinamento e delle agenzie sanitarie regionali ma senza superare l'80% del tetto massimo di stipendio previsto per il personale pubblico. Di conseguenza, anche lo stipendio dei direttori amministrativi e sanitari potrà essere aumentato, ma sempre fino all’80% dello stipendio dei direttori generali.

2.1
Con il Sistema nazionale di governo delle liste di attesa si propone di prevedere una sezione pubblicamente accessibile nella quale l'utente possa consultare i tempi medi di attesa per prestazione, struttura e regione.

2.2
Obbligo per tutte le aziende sanitarie di pubblicare in formato aperto e accessibile online i tempi medi di attesa per ciascuna prestazione e struttura, secondo modalità tecniche definite dal Ministero della salute.

2.01
Le regioni che promuovono l'uso di tecnologie digitali per rendere più efficiente la prenotazione di visite ed esami – coinvolgendo direttamente medici e pediatri – avranno un vantaggio nei criteri di valutazione per i premi legati alla gestione delle liste d’attesa.

2.04
La proposta introduce un sistema per confermare in anticipo le visite sanitarie prenotate e contrastare le assenze ingiustificate dei pazienti. Le aziende sanitarie contatteranno i cittadini almeno 48 ore prima per chiedere conferma della visita, e in caso di disdetta gratuita, il posto sarà riassegnato ad altri. Se un paziente non si presenta due volte in un anno senza motivo valido, potrà essere temporaneamente escluso dalle prenotazioni tramite Ssn per un massimo di sei mesi. Le Regioni dovranno monitorare il fenomeno, redigere report semestrali e seguire linee guida nazionali per garantire equità e uniformità nell’applicazione delle misure.

3.13
Il Ministero della salute, entro il 31 dicembre di ciascun anno, pubblica sul proprio sito istituzionale un report annuale contenente dati aggregati relativi alle segnalazioni ricevute nel registro delle segnalazioni, suddivisi per tipologia di segnalazione, area geografica di riferimento, struttura sanitaria interessata. Il report è trasmesso all'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa e alle regioni e province autonome per le opportune valutazioni.

4.05
È avviata, in via sperimentale per il triennio 2025-2027, l'adozione da parte delle regioni di modelli di presa in carico proattiva dei pazienti cronici e fragili, che prevedano l'attivazione automatica del follow-up diagnostico-terapeutico e l'intervento del medico di medicina generale. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, a valere sul Fondo sanitario nazionale.

5.13
L’emendamento riconosce ufficialmente come formazione specialistica le ore che i medici in formazione svolgono nei pronto soccorso degli ospedali pubblici, fino a un massimo di 38 ore settimanali. Queste ore vengono equiparate alle altre attività previste dal loro piano di studi (lezioni, tirocini, attività assistenziali) e devono avvenire sotto supervisione, per garantire che abbiano valore didattico.

Se lavorano più di 38 ore, le ore extra sono considerate straordinari e devono essere pagate secondo il contratto nazionale del personale sanitario.

Per garantire trasparenza, le direzioni sanitarie dovranno raccogliere e inviare ogni anno al Ministero i dati sull’attività svolta dagli specializzandi nei servizi di emergenza.

Inoltre, entro 18 mesi, le scuole di specializzazione dovranno aggiornare i loro programmi inserendo un anno obbligatorio di attività formativa nei pronto soccorso, come parte del percorso di specializzazione.

Infine, per pagare gli straordinari, si useranno fondi già previsti dalla legge, senza nuovi stanziamenti.

5.04
L’emendamento introduce nuove regole per gestire meglio la libera professione intramoenia. Innanzitutto, si stabilisce che le visite e le prestazioni private potranno essere svolte solo dopo che tutte le disponibilità per quelle pubbliche saranno esaurite. Quindi, prima si devono riempire completamente le agende del servizio sanitario pubblico, e solo dopo si potrà aprire spazio al privato.

In secondo luogo, si prevede che i sistemi di prenotazione delle prestazioni private debbano essere collegati a quelli pubblici, in modo da poter confrontare e controllare meglio la gestione delle liste d’attesa.

Infine, l’emendamento vieta di utilizzare spazi, strumenti e personale per l’attività privata nei momenti in cui ci siano ancora prestazioni pubbliche da svolgere, ma che non possono essere erogate per mancanza di disponibilità.

5.05
Le aziende sanitarie pubblicano con cadenza trimestrale i dati aggregati sulle prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia, distinti per disciplina, tempi medi di attesa e personale coinvolto. I dati sono trasmessi anche ad Agenas per il monitoraggio e l'appropriatezza e della compatibilità con i livelli essenziali di assistenza.

5.06
L'Agenas verifica annualmente il rispetto del rapporto tra ore dedicate alla libera professione intramoenia e ore dedicate alle attività istituzionali. In caso di superamento del rapporto 1:3, l'azienda sanitaria è tenuta alla rimodulazione dei carichi di lavoro e può sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla libera professione. Le regioni possono introdurre limiti orari inferiori, in base a esigenze di servizio pubblico.

5.07
L’emendamento modifica una parte importante della legge del 1991 che regolava il rapporto di lavoro nel Servizio sanitario nazionale. In pratica, il nuovo testo cambia l’approccio alla compatibilità tra il lavoro nel pubblico e altre attività professionali.

Con questa modifica, si stabilisce chiaramente che lavorare per il Servizio sanitario nazionale non impedisce di avere un secondo lavoro da dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato. Non solo: viene riconosciuta anche la possibilità di stipulare rapporti convenzionali, ad esempio con strutture private accreditate, cioè quelle cliniche o centri sanitari che pur essendo privati operano in convenzione con il sistema pubblico.

Un altro punto importante è che viene espressamente consentito lo svolgimento dell’attività libero-professionale, ovvero la possibilità per medici e altri professionisti sanitari di offrire prestazioni private. Questa attività può essere svolta sia all’interno degli ospedali pubblici sia all’esterno, in studi privati, purché vengano rispettati due criteri fondamentali: il primo è l’orario di servizio previsto dal contratto con il Ssn, il secondo è che queste attività non devono compromettere in alcun modo la continuità e la qualità delle cure offerte ai cittadini attraverso il servizio pubblico.

Infine, il testo introduce un elemento di controllo: per evitare che questi rapporti lavorativi molteplici diano luogo a situazioni di conflitto di interesse, la vigilanza viene affidata a organi specifici, i quali dovranno valutare caso per caso secondo criteri ben precisi che saranno definiti da un decreto del Ministro della Salute.

5.08
Gli operatori sanitari che lavorano nel Ssn, una volta terminato il loro orario di lavoro, potranno esercitare liberamente la loro professione anche al di fuori della struttura pubblica in cui sono impiegati, senza che si applichino le tradizionali norme di incompatibilità previste dalla legge.

Ciò significa che potranno offrire prestazioni sanitarie in diversi contesti: a domicilio del paziente, in strutture private autorizzate, all’interno della stessa struttura pubblica dove lavorano (in regime di attività intramuraria), oppure in altre strutture pubbliche o private accreditate, purché abbiano ottenuto un’autorizzazione preventiva dall’ente di appartenenza.

L’attività libero-professionale potrà essere svolta sia individualmente sia in forma associata, ma sempre nel rispetto di due principi fondamentali: da un lato, evitare qualsiasi conflitto di interesse con il lavoro svolto per il Servizio sanitario nazionale; dall’altro, garantire che questa attività extra non comprometta in alcun modo la qualità e la quantità del lavoro istituzionale all’interno dell’ente pubblico. In questo modo si cerca di conciliare l’esigenza di ampliare l’offerta di prestazioni sanitarie con la necessità di tutelare il corretto funzionamento del servizio pubblico.

5.09
L’emendamento proposto interviene su una norma approvata nel 2021 durante l’emergenza Covid, che permetteva al personale sanitario — come medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale — di svolgere incarichi extra, cioè attività al di fuori del proprio lavoro principale nelle strutture pubbliche, senza incorrere nei vincoli di incompatibilità previsti normalmente.

Questa possibilità era stata concessa in via temporanea, con una scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Con l’emendamento attuale, si propone di togliere dal testo di legge proprio quella data di scadenza. Questo significa che la deroga alle regole di incompatibilità — ovvero la possibilità di fare incarichi aggiuntivi — non avrebbe più un limite di tempo.

5.010
L’emendamento rende più facile la stabilizzazione dei medici del 118. Toglie due vincoli previsti dalla legge del 2021: non serve più aver maturato i 36 mesi di servizio entro dicembre 2021 e non è più necessario avere un contratto a tempo determinato. Così, più medici potranno accedere alla stabilizzazione, anche se hanno contratti diversi o maturano l’esperienza richiesta in futuro.

6.3
Il personale docente, strutturato presso strutture afferenti al Servizio sanitario nazionale, può, su richiesta dell'interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, non oltre il 31 dicembre 2027.

7.11
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono accedere alle modalità di reclutamento a tempo determinato e con incarico libero professionale del personale dirigenziale e non del comparto Sanità utilizzando la Piattaforma unica di reclutamento (www.InPA.gov.it).

7.14
I direttori generali delle aziende sanitarie (Asl e ospedali) devono dotarsi di strumenti per monitorare costantemente le visite e le prestazioni ambulatoriali, verificando che siano in linea con quanto pianificato e con la reale domanda dei pazienti. Se serve, le direzioni sanitarie dovranno avere funzioni specifiche per misurare quanto lavoro effettivamente viene svolto rispetto ai piani stabiliti.

Anche se i direttori delle strutture complesse (come i reparti) mantengono la loro autonomia professionale e organizzativa, si potranno comunque stabilire linee guida specifiche e incarichi dirigenziali ad hoc. Questi incarichi saranno collegati al sistema di valutazione delle performance dei singoli dirigenti, secondo le regole previste dai contratti.

7.15
Si dà la possibilità alle aziende sanitarie pubbliche di affidare i servizi di emergenza-urgenza anche a soggetti esterni, cioè a privati. Non solo: viene specificato che questi affidamenti possono essere ripetuti nel tempo e anche prorogati, ma sempre entro un termine ben preciso, che è il 30 giugno 2028.

Questo significa che, nei prossimi anni, le aziende sanitarie avranno maggiore flessibilità per esternalizzare alcuni servizi, soprattutto in situazioni di carenza di personale o difficoltà organizzative. Tuttavia, non potranno farlo in modo arbitrario: l’affidamento a soggetti esterni dovrà sempre rispettare le linee guida fissate dal Ministero della Salute, che stabiliscono requisiti tecnici, prezzi di riferimento e standard qualitativi da rispettare.

Inoltre, l’emendamento chiarisce che, anche nel nuovo quadro normativo, restano pienamente valide le regole già previste nel testo originario del decreto, a garanzia del rispetto delle condizioni e dei limiti già fissati.

7.17
Per garantire la prosecuzione degli interventi previsti dal Pnrr si introduce la possibilità di nominare come commissario straordinario anche persone che non sono più presenti nell’elenco nazionale ufficiale, a patto che abbiano svolto, per almeno cinque anni, il ruolo di direttore generale in un’azienda sanitaria pubblica. Quindi, pur non essendo formalmente nell’elenco aggiornato dei candidati idonei, queste figure possono comunque essere richiamate per mettere la loro esperienza a servizio del sistema sanitario.

7.20
Questo emendamento mira a semplificare e rendere più diretto il processo di assunzione del personale all’interno del Servizio sanitario nazionale. In particolare, richiama una norma del 2019, già modificata nel 2023, che riguarda il modo in cui si possono assumere lavoratori nella pubblica amministrazione.

Con questa nuova modifica, si stabilisce che quelle regole si applicano immediatamente e direttamente anche alle aziende e agli enti del Ssn, senza bisogno di ulteriori passaggi o adattamenti. In pratica, si eliminano ostacoli burocratici e si permette alle strutture sanitarie pubbliche di usare strumenti più rapidi e flessibili per assumere personale.

8.15
Questo emendamento permette alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di coinvolgere le strutture private accreditate per ridurre le liste d’attesa nel Servizio Sanitario. Potranno farlo utilizzando, in via eccezionale, fino allo 0,5% del finanziamento sanitario statale, superando i limiti fissati da una legge del 2012. Tuttavia, è obbligatorio mantenere l’equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regionale.

Le Regioni che scelgono questa strada devono aggiornare i loro piani di spesa e sottoporli a verifica nazionale. Se i conti non tornano, l’anno dopo dovranno adottare misure di recupero e non potranno più usufruire della deroga. Infine, i contratti con le strutture private dovranno riflettere queste condizioni.

9.01
Questo emendamento introduce importanti semplificazioni per rendere più facile e continua l’assistenza farmaceutica, soprattutto per i pazienti cronici e per chi viene dimesso dall’ospedale.

In pratica, consente ai medici di prescrivere farmaci per patologie croniche indicando direttamente sulla ricetta dematerializzata (quella elettronica ripetibile) la posologia (cioè come e quanto prendere il farmaco) e il numero di confezioni necessarie fino a un massimo di 12 mesi. Questo evita al paziente di dover tornare continuamente dal medico per rinnovare la prescrizione. Il medico, però, può sempre sospendere o modificare la terapia se lo ritiene necessario.

Quando il paziente va in farmacia, il farmacista consegna inizialmente una quantità di farmaco sufficiente per 30 giorni, in base alla posologia indicata. Inoltre, il farmacista deve spiegare bene come assumere il medicinale e, se nota che il paziente ha difficoltà a seguire la cura, deve informare il medico per eventuali aggiustamenti.

C’è anche una misura utile per chi esce dall’ospedale: se il paziente presenta la documentazione di dimissione (o simili, come da una guardia medica), il farmacista può fornire subito i farmaci indicati, anche se non c’è ancora una prescrizione formale, purché il documento sia stato rilasciato il giorno stesso o nei due giorni precedenti.

Infine, il Ministero della Salute, insieme a quello dell’Economia, dovrà definire entro 90 giorni le regole pratiche e informatiche per applicare queste nuove disposizioni.

9.02
Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia. Il testo introduce anche una sanzione economica severa (da 10.000 a 50.000 euro) per quei medici o prescrittori che fanno accordi con farmacisti per partecipare ai profitti della farmacia, se non sono rispettate le regole già previste in altri articoli di legge.

10.4
Si stabilisce che per gli anni 2025 e 2026 le risorse già previste dalla legge per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie saranno usate interamente per i settori dell’emergenza-urgenza e le reti tempo-dipendenti. Inoltre, si prevede che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, Regioni e sindacati dovranno mettersi d’accordo per definire come ripartire questi soldi tra le varie aziende sanitarie, tramite la contrattazione decentrata aziendale.

10.01
Il Ssn dovrà garantire l’ADI e le dimissioni protette sia prima che dopo un ricovero, assicurandosi che i dispositivi medici utilizzati a casa abbiano la stessa qualità di quelli ospedalieri.

Entro 12 mesi, il Ministero della Salute, d’accordo con le Regioni, dovrà pubblicare linee guida nazionali per uniformare in tutta Italia il modo in cui si organizzano le dimissioni protette, spiegando come i reparti ospedalieri debbano attivare direttamente questi percorsi, fin dal pre-ricovero.

Le strutture pubbliche e private accreditate che forniscono assistenza a domicilio lavoreranno insieme ai medici e alle unità di valutazione per costruire piani di assistenza personalizzati, coordinando terapie, dispositivi medici, farmaci e anche, quando serve, cure palliative domiciliari.

Il Ministero stabilirà anche quali patologie e quali pazienti hanno diritto a questo tipo di assistenza, indicando anche gli obiettivi da raggiungere, come l’aderenza alle terapie o l’educazione sanitaria.

Infine, il tutto dovrà essere realizzato senza nuovi costi per lo Stato, quindi sfruttando le risorse già esistenti.

10.07
Questo emendamento mira a migliorare l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone con malattie croniche o condizioni di salute complesse, con l’obiettivo di evitare ricoveri inutili e permettere a questi pazienti di ricevere le cure necessarie direttamente a casa.

In particolare, si affida al Ministro della Salute il compito di stabilire, entro 90 giorni, quali patologie rientrano in questo tipo di assistenza e quali sono i criteri per identificare i pazienti che ne hanno diritto. Inoltre, verranno definiti anche gli obiettivi da raggiungere, come migliorare l’aderenza alle cure, l’educazione del paziente e la continuità del percorso terapeutico.

Una volta preso in carico, il paziente riceverà un’assistenza domiciliare multiprofessionale, cioè con l’intervento di diversi operatori sanitari, accompagnata da servizi aggiuntivi: ad esempio, la somministrazione di farmaci a casa e l’uso di dispositivi medici, anche salvavita, in base alla gravità e alla durata della condizione clinica.

Infine, se necessario, sarà possibile attivare le cure palliative a domicilio, anche in fase precoce, per garantire la miglior qualità di vita possibile.

12.5
Il Ministro della salute valuta, in accordo con le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con le organizzazioni sindacali dei medici, l'introduzione di ulteriori misure premiali per incentivare i medici specialisti che scelgono di non effettuare attività extra moenia e decidono di dedicare ulteriori ore straordinarie alla struttura pubblica dove lavorano.

13.03
Questo emendamento prevede l’istituzione di un fondo speciale per garantire a tutte le pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente (una forma di tumore dell’ovaio difficile da trattare) un accesso rapido e uniforme alle terapie innovative, ovunque si trovino in Italia.

Per farlo, viene creato presso il Ministero della Salute un fondo da 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della Salute – insieme al Ministro dell’Economia e d’accordo con le Regioni – dovrà definire come ripartire questi fondi sul territorio.

Le risorse stanziate non comportano nuova spesa pubblica, ma verranno prese da un fondo già esistente destinato a spese urgenti.

13.015, 13.016, 13.017 e 13.018
I ginecologi che lavorano in libera professione potranno rilasciare certificati di gravidanza a rischio validi per ottenere i benefici di legge, purché siano iscritti all’albo, in regola con la formazione e specializzati. Le modalità operative verranno definite da un decreto ministeriale. Chi non rispetta le regole potrà essere sospeso.

Anche i medici specialisti in libera professione potranno rilasciare certificati di esenzione per patologie croniche, se regolarmente formati e specializzati. Un decreto ministeriale stabilirà le modalità per rendere questi certificati validi e integrati nei sistemi regionali.

I medici specialisti privati potranno prescrivere farmaci soggetti a piano terapeutico (cioè farmaci monitorati dall’Aifa), se accreditati e formati nella disciplina. Un decreto definirà i criteri per l’accreditamento, la tracciabilità digitale e le regole per l’integrazione con i sistemi sanitari pubblici.

Dopo un anno dalla prima prescrizione fatta da uno specialista, i farmaci con piano terapeutico potranno essere prescritti da qualsiasi medico, anche non del Servizio Sanitario Nazionale, senza ulteriori burocrazie, salvo diverse indicazioni dell’Aifa.

13.022
Il testo prevede che, entro 90 giorni, il Ministro della Salute emani un nuovo decreto per aggiornare le regole di iscrizione, funzionamento e controllo dei fondi integrativi sanitari, tramite l’Anagrafe nazionale e il cosiddetto "Cruscotto" dei fondi sanitari, uno strumento informatico per raccogliere e monitorare i dati.

L’emendamento stabilisce anche che la fase sperimentale di utilizzo di questo Cruscotto venga prorogata fino al 31 dicembre 2027, dando così più tempo per testarne il funzionamento prima di renderlo definitivo.

14.013
Si estende il bonus psicologo anche al supporto psicologico (oltre alla psicoterapia) e si permette l’utilizzo anche in strutture sanitarie che collaborano con psicologi abilitati, non solo con professionisti privati. L’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso al sostegno psicologico per più persone.

15.05
Si punta a cambiare le regole per l’istituzione delle Banche dei gameti, strutture sanitarie che conservano ovociti e spermatozoi per chi deve preservare la fertilità, ad esempio prima di cure oncologiche.

Attualmente, il criterio è una banca ogni 5 milioni di abitanti. L’emendamento propone invece che ogni regione italiana abbia almeno una Banca dei gameti, così da garantire un accesso uniforme in tutto il Paese. Inoltre, per le regioni con problemi geografici o infrastrutturali, il Ministero potrà autorizzare più sedi per assicurare che il servizio sia facilmente accessibile.

Le banche saranno preferibilmente collocate nei centri pubblici di procreazione medicalmente assistita, per garantire continuità nelle cure. Le regioni potranno anche collaborare tra loro per gestire questi centri in modo più efficiente.

Entro sei mesi, il Ministero della Salute dovrà definire un piano nazionale per la distribuzione delle banche. Per realizzare tutto questo, saranno stanziati 3 milioni di euro all’anno a partire dal 2025, con le regole di spesa stabilite da un decreto ministeriale.

15.09
Si introduce un percorso strutturato di follow-up per i pazienti oncologici. Le Regioni dovranno garantire che ogni paziente oncologico sia seguito nel tempo, anche dopo la conclusione della terapia, secondo un piano personalizzato. Questo piano includerà visite periodiche, esami, supporto psicologico e il controllo degli effetti a lungo termine delle cure ricevute, in base al tipo di tumore e alle condizioni di salute del paziente.

Le modalità e i tempi di questo percorso di controllo saranno definiti a livello regionale, ma nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e dei protocolli nazionali. Ogni paziente potrà consultare il proprio percorso di follow-up attraverso il fascicolo sanitario elettronico.

Infine, le Regioni saranno obbligate a inviare ogni anno al Ministero della Salute e all’Agenas un rapporto che descrive come stanno attuando questi percorsi, con dati su risultati clinici e partecipazione dei pazienti.

15.012
Si prevede l’istituzione di un contributo economico annuale per le pazienti oncologiche, che servirà ad aiutarle ad affrontare gli effetti collaterali dei trattamenti contro il cancro.

In particolare, il contributo potrà essere usato per acquistare parrucche, protesi estetiche, indumenti terapeutici, trattamenti estetici medicali e altri presìdi utili a migliorare il benessere e l’autostima durante o dopo le cure. Sarà disponibile anche per i pazienti (donne o uomini) che hanno subito una mastectomia o altri interventi demolitivi legati al tumore al seno.

Per ottenerlo, sarà necessaria una richiesta, presentabile anche tramite associazioni di pazienti o assistenti sociali, e una certificazione medica da parte dell’oncologo o dello specialista.

Le Regioni definiranno i dettagli pratici – come l'importo massimo, i criteri di priorità e gli eventuali accordi con fornitori e centri estetici sanitari – e dovranno comunicare ogni anno al Ministero della Salute i dati relativi all'erogazione dei contributi.

Lo Stato finanzierà la misura con 5 milioni di euro all’anno, a partire dall’entrata in vigore della legge.

15.013
Si istituisce un fondo da 1 milione di euro all’anno per il triennio 2025-2027, destinato a incentivare le aziende private a offrire ai propri dipendenti, tra i 25 e i 65 anni, un servizio di misurazione del BMI (indice di massa corporea) direttamente sul posto di lavoro.

Lo scopo è promuovere la salute nei luoghi di lavoro attraverso attività di prevenzione, informazione e monitoraggio del peso corporeo, cercando così di ridurre i rischi legati a obesità e sovrappeso.

Le modalità pratiche per usare questi fondi saranno definite con un decreto del Ministro del Lavoro, insieme al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia.

15.014
Si istituisce la Rete italiana obesità (RIO), un sistema coordinato dal Ministero della Salute per migliorare in tutta Italia la prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, coinvolgendo strutture sanitarie, medici, farmacie e associazioni scientifiche, senza costi aggiuntivi per lo Stato.

Inoltre, introduce in via sperimentale per il triennio 2026-2028 una nuova modalità di accesso ai farmaci anti-obesità: sarà creata una “classe B”, dove il 50% del costo del farmaco sarà coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, e l’altro 50% dal paziente. I farmaci potranno essere prescritti solo da medici specialisti, e solo per pazienti con obesità grave e comorbilità, dopo il fallimento di altri trattamenti (come dieta o attività fisica).

La sperimentazione avverrà senza nuovi fondi, usando le risorse già previste per la spesa farmaceutica. Un monitoraggio finale dell’Aifa, entro il 2029, valuterà se rendere questa misura permanente.

15.017
In alcuni casi, sarà possibile rimuovere l’anonimato tra chi ha donato un organo e chi lo ha ricevuto.

Attualmente, donatore e ricevente non possono conoscersi. Con questa modifica, invece, dopo almeno un anno dal trapianto, entrambe le parti (o, se una è deceduta, i loro familiari) potranno fare richiesta per incontrarsi e conoscere l’identità dell’altro, solo se entrambi sono d’accordo e se non ci sono rischi di disagio psicologico o abusi.

La procedura sarà gestita dai Centri regionali per i trapianti, con regole precise e personale specializzato. Resta comunque garantita la privacy verso i terzi e la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Chi viola le regole sull’anonimato, anche via social o media, rischia una multa di 500 euro.

Per avviare questa nuova possibilità, il Ministero della Salute finanzierà le attività con 130.000 euro all’anno a partire dal 2025.

15.018
Si prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico che dovrà valutare se includere la crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale (cioè per preservare la fertilità in assenza di malattie) tra i Livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni garantite gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il Tavolo, istituito entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà proporre criteri di accesso alla procedura e valutare i costi per lo Stato. I suoi membri non riceveranno compensi.

15.019
Si introduce l’obbligo di un attestato di formazione sulla digitalizzazione della sanità pubblica per chi vuole diventare direttore generale di Asl, aziende ospedaliere o altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il corso sarà organizzato dalle Regioni (anche insieme) almeno ogni due anni, in collaborazione con Agenas, università o enti accreditati. L’attestato durerà due anni e sarà obbligatorio anche per chi è già iscritto nell’elenco nazionale dei direttori generali, che dovrà ottenerlo entro 18 mesi dall’attivazione dei corsi.

15.020
Si estende la fascia d’età dei cittadini che possono accedere gratuitamente allo screening per l’epatite C. In particolare, amplia la coorte di nascita a tutti i nati dal 1948 al 1989, includendo anche tossicodipendenti seguiti dai servizi pubblici e persone detenute.

Lo screening resta gratuito e sperimentale per il 2025, a patto che ci siano ancora risorse disponibili previste dalla legge.

16.03
Si prevede la creazione di un elenco nazionale per i direttori delle professioni sanitarie, come infermieri, tecnici sanitari, ostetriche, fisioterapisti e altre figure simili.

L’obiettivo è uniformare le regole di selezione e accesso alla dirigenza sanitaria anche per queste professioni, applicando le stesse procedure già previste per gli altri dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

18.02
Si prevede che i farmaci biosimilari – cioè copie a basso costo di farmaci biologici – non debbano rimborsare lo Stato (payback) nel primo anno in cui entrano in commercio in Italia. L’esenzione dal payback è valida solo entro un tetto massimo di 10 milioni di euro all’anno, a partire dal 2026, e sarà finanziata con risorse già esistenti del Fondo sanitario nazionale.

Un decreto annuale del Ministero della Salute, d’accordo con l’Economia e l’Aifa, indicherà quali farmaci beneficiano dell’esenzione e come monitorare la spesa.

18.03
Introduce un sistema per accelerare l’accesso e la rimborsabilità dei farmaci orfani (cioè per malattie rare) o per patologie senza alternative terapeutiche.

Subito dopo l’approvazione del farmaco da parte dell’Ema, le aziende farmaceutiche potranno richiedere all’Aifa di avviare un rimborso anticipato: i pazienti potranno ricevere subito il farmaco, che sarà rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, a un prezzo deciso temporaneamente dal produttore.

Nel frattempo, Aifa inizierà la procedura ufficiale per negoziare il prezzo definitivo. Una volta fissato, l’azienda dovrà rimborsare al Ssn la differenza tra il prezzo provvisorio e quello finale, così da garantire che il costo complessivo sia lo stesso di quello che si sarebbe sostenuto se il farmaco fosse stato rimborsato solo dopo la negoziazione.

L’Aifa avrà 90 giorni per definire le regole operative di questo nuovo meccanismo, che sarà finanziato con 25 milioni di euro già disponibili in un fondo sanitario esistente.

18.04
Si introduce una nuova modalità sperimentale per il 2026 che permette ai farmaci innovativi per gravi malattie di essere rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale prima del completamento delle procedure ufficiali, grazie a una nuova classe transitoria chiamata "T".

I farmaci idonei (senza alternative terapeutiche e con solide evidenze scientifiche) potranno essere utilizzati subito, con prezzi stabiliti temporaneamente dall’azienda, ma poi soggetti a conguaglio: se il prezzo definitivo sarà più basso, l’azienda dovrà rimborsare la differenza allo Stato (payback).

L'Aifa controllerà tutto il processo e potrà sospendere o revocare l’accesso anticipato in caso di problemi di sicurezza o mancato rispetto delle regole. Le aziende dovranno comunque garantire continuità terapeutica ai pazienti già in cura.

18.010
Si istituisce un Registro nazionale delle mutazioni genetiche, che sarà integrato nella Rete dei Registri Tumori già esistente.

L’obiettivo è raccogliere e monitorare i dati sui pazienti con mutazioni genetiche legate al rischio ereditario di tumori, per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la gestione clinica. I dati arriveranno dai Registri Tumori regionali, dalla Rete dei tumori rari e dai Molecular Tumor Board, che analizzano i profili genetici dei tumori.

Il Ministero della Salute dovrà definire entro 60 giorni le modalità di gestione e accesso a questo nuovo registro, senza costi aggiuntivi per lo Stato.

19.02, 19.03 e 19.04
Si rilancia per il 2025 un credito d’imposta da 11 milioni di euro destinato agli enti del Terzo settore (senza scopo di lucro) che fanno ricerca biomedica, già previsto nel 2021.

Il bonus fiscale riguarda le spese sostenute per acquistare reagenti e apparecchiature, sia per uso proprio che per conto di enti pubblici o privati non profit, oppure per finanziare progetti di ricerca.

Non possono beneficiare del credito le aziende private a scopo di lucro.

19.06
Si estende fino al 2027 il finanziamento per progetti legati alla ricerca, assistenza e cura finalizzati a migliorare l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

In particolare, stanzia 42 milioni di euro all’anno per il triennio 2025-2027, parte dei quali (19 milioni l’anno) andranno a strutture pubbliche e private accreditate che trattano tumori con terapie avanzate come l’adroterapia (ioni carbonio) e la protonterapia.

19.07
Questo emendamento stanzia fondi per completare un progetto avanzato di cura oncologica presso il Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), che utilizza ioni carbonio e altre particelle per trattare tumori complessi.

Vengono assegnati:10 milioni di euro nel 2025 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
I fondi serviranno per ultimare la struttura e acquistare nuove tecnologie. Il Cnao dovrà presentare un piano di investimenti e aggiornare ogni anno il Ministero della Salute sullo stato di avanzamento.

19.08
Questo emendamento modifica una norma del decreto legislativo n. 288 del 2003 riguardante le Fondazioni Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

Attualmente, in caso di estinzione (cioè chiusura) di una Fondazione Irccs, il suo patrimonio viene destinato secondo criteri prestabiliti. L'emendamento introduce un'eccezione: se, al momento dello scioglimento, la Fondazione possiede immobili che ospitano attività statali, questi vengono trasferiti allo Stato senza vincoli di destinazione. Ciò significa che lo Stato potrà decidere liberamente come utilizzare questi immobili, senza doverli necessariamente destinare ad attività sanitarie o scientifiche, come avveniva finora.

20.02
Si interviene sul funzionamento degli Ordini professionali e delle loro Federazioni, introducendo nuove regole per rendere più equa e trasparente la composizione dei collegi dei revisori dei conti, cioè gli organi che controllano la gestione economico-finanziaria degli Ordini.

Quando un Ordine raccoglie più professioni all’interno di diversi albi (per esempio, medici e odontoiatri) oppure fa parte di una Federazione che rappresenta più Ordini, il collegio dei revisori dovrà essere composto da un presidente esterno, iscritto al Registro dei revisori legali, e da cinque membri eletti tra gli iscritti agli albi, di cui uno supplente. La novità principale sta nel fatto che lo statuto dell’Ordine o della Federazione dovrà garantire che tutte le professioni rappresentate abbiano una voce proporzionale rispetto al numero dei loro iscritti. In questo modo si evita che le decisioni vengano prese solo da una categoria, a discapito delle altre.

22.01
Si propone l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia. L’obiettivo è rafforzare la tutela e migliorare l’inclusione sociale delle persone affette da epilessia, in particolare quelle che soffrono di forme rare, complesse o farmacoresistenti.

Questo organismo avrà il compito di elaborare proposte tecniche per la creazione di un Registro nazionale dell’epilessia, contribuire alla definizione dei percorsi di cura e assistenza, aggiornare i trattamenti previsti nei Lea e supportare lo sviluppo di linee guida per la gestione della malattia in ambiti come scuola, lavoro e sport. Collaborerà inoltre con enti come l’Istituto superiore di sanità, l’Aifa e le Regioni, e redigerà ogni anno un rapporto sulla condizione delle persone con epilessia, con lo scopo di sensibilizzare e orientare le politiche pubbliche.

L’Osservatorio sarà composto da un massimo di 19 membri, tra cui esperti del Ministero, rappresentanti delle associazioni dei pazienti, delle Regioni e delle società scientifiche. Non comporterà costi aggiuntivi per lo Stato, poiché opererà utilizzando risorse già disponibili e senza compensi per i partecipanti.

22.05
Questo emendamento serve a chiarire e ampliare chi può svolgere alcune funzioni specifiche all’interno del sistema normativo che regola la sperimentazione animale, in particolare quelle previste dall’articolo 3 del decreto legislativo del 2014.

Attualmente, per esercitare certe funzioni previste dalla legge, sono richiesti specifici titoli di studio. Con questa modifica, si aggiunge che anche chi ha una laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche è pienamente abilitato a ricoprire quei ruoli. Questo significa che queste due lauree, molto comuni tra i professionisti del settore farmaceutico, vengono riconosciute ufficialmente come titoli validi per partecipare a determinate attività regolatorie o gestionali previste dal decreto.

25.01 e 25.02
Qui viene data una definizione ufficiale alla medicina estetica, intesa come una disciplina medica che si occupa di diagnosticare e trattare alterazioni morfologiche, siano esse congenite, acquisite o legate a malattie o traumi, attraverso interventi non chirurgici. L’obiettivo è quello di migliorare l’aspetto fisico della persona, ma soprattutto di contribuire al suo benessere psicofisico.

Per garantire che questa attività venga svolta da professionisti qualificati, si stabilisce l’istituzione di Registri provinciali dei medici estetici presso ogni Ordine dei medici. Solo i medici in possesso di requisiti formativi specifici potranno iscriversi, previa verifica da parte di una commissione ad hoc istituita all’interno dell’Ordine stesso. Questi registri locali confluiranno poi in un Registro nazionale, disponibile online, così che ogni cittadino possa consultarlo e sapere se il proprio medico estetico è adeguatamente formato.

I requisiti per l’iscrizione sono rigorosi: è necessario essere laureati in medicina, abilitati e iscritti all’Ordine, e avere completato un percorso formativo ben preciso. Questo può consistere in un master universitario biennale, una scuola quadriennale riconosciuta, una specializzazione che includa insegnamenti in medicina estetica, oppure, per chi esercita già la professione, almeno sette anni di esperienza documentata e la frequenza a un corso specifico che sarà definito da un decreto ministeriale.

Infine, l’emendamento prevede che i programmi di questi percorsi formativi siano definiti da decreti del Ministero dell’Università e della Salute, in collaborazione con le Regioni, per assicurare una formazione omogenea e di qualità su tutto il territorio nazionale.

25.03
Questo emendamento stabilisce una nuova regola per chi vuole lavorare come chirurgo plastico estetico nel settore privato: a partire dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio avere la specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, esattamente come accade già per chi lavora nel pubblico. L’obiettivo è uniformare gli standard formativi e garantire maggiore sicurezza per i pazienti.

Tuttavia, per i medici che già operano nel campo della chirurgia estetica senza quella specifica specializzazione, è prevista una fase transitoria della durata di cinque anni. In questo periodo potranno continuare a lavorare se possiedono un master post-laurea in chirurgia plastica estetica, oppure se hanno una specializzazione in un'altra branca chirurgica ma con almeno cinque anni di esperienza concreta e documentata in chirurgia estetica. Questa esperienza dovrà essere verificata e riconosciuta dall’Ordine dei medici competente.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università dovranno definire in modo preciso i percorsi formativi integrativi, indicare quali master sono considerati validi e stabilire come verrà valutata la casistica operatoria dei chirurghi già attivi.

25.05
Questo emendamento introduce una deroga significativa per il trattamento della menopausa: il divieto sull’uso del deidroepiandrosterone (DHEA), stabilito dal decreto del 17 giugno 2021, non si applica se si utilizza in terapie ormonali personalizzate per alleviare i sintomi menopausali.

In pratica, i medici potranno prescrivere DHEA per la cura individualizzata della menopausa, superando il divieto precedente. Saranno tuttavia emesse linee guida con un decreto del Ministro della Salute per definire come e quando il farmaco potrà essere somministrato e prescritto, stabilendo criteri e modalità cliniche precise.

25.06
Questo emendamento chiarisce in modo semplice ed efficace che gli alimenti a fini medici speciali (Afms) devono essere considerati esenti da Iva, senza ambiguità riguardo alla loro forma di confezionamento o classificazione doganale.

In pratica, anche se gli AFMS vengono presentati in lattine, bustine, polveri o altre forme, e indipendentemente da come sono classificati alle dogane, rientrano automaticamente nel numero 80) della Tabella A, Parte III del DPR 633/1972, che prevede l’esenzione dall’Iva. Questo evita interpretazioni diverse e garantisce un trattamento uniforme in tutta Italia.

25.07
Questo emendamento mira a garantire un trattamento fiscale più equo e chiaro per gli alimenti a fini medici speciali (Afms), cioè quei prodotti utilizzati da persone malate o ospedalizzate che necessitano di una nutrizione particolare. In pratica, si chiarisce che questi alimenti devono essere sempre soggetti all’Iva agevolata, a prescindere dalla forma con cui vengono venduti (che siano liquidi, in polvere, in bustine, ecc.) o dalla loro classificazione doganale.

Giovanni Rodriquez

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